mandato  post mortem, senza rappresentanza


 

Not. Bruno Detti, 04.01.2002, espone:

 

Un imprenditore mi chiede di ricevere un atto nel quale nomina procuratore un suo collaboratore, affinchè abbia a svolgere le attività di ordinaria amministrazione relative alla sua attività di impresa nel caso di suo decesso, fino al momento in cui gli eredi abbiano assunto personalmente la gestione.

 

Mi pare che l'atto, non prevedendo attribuzioni patrimoniali in favore del nominato, ma solo l'attribuzione dei poteri gestori, sia lecito e pertanto ricevibile. Perplessità?

 

 

Not. Alessandro Magnani, risponde:

 

Credo che l'atto si possa ricevere, in quanto esso non è un negozio dispositivo del patrimonio; dunque non è un patto successorio.

 

Tuttavia il rappresentante si avvale sempre della capacità del rappresentato, sicchè venendo meno quest'ultimo, si estingue anche il potere di rappresentanza.

 

E' quindi preferibile un mandato senza rappresentanza.

 

Bisogna poi aggiungere che il mandato si estingue per morte del mandante (art. 1722, n. 4, c.c.), ma credo anche che tale regola sia derogabile, come pare dalla lettura norma.

 

In alternativa, si può nominare un esecutore testamentario.